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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prima sezione del Tar – Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha accolto il ricorso presentato dalla Promarche nei confronti della deliberazione del Comune di San Benedetto n. 143/2024.
Il TAR con la sentenza n. 00522/2024 REG.RIC pubblicata il 31 maggio 2025 ha smontato una per una le motivazioni addotte dal Comune di San Benedetto relativamente “all’altezza eccessiva e del tutto inedita nel territorio regionale del capannone progettato da Promarche – si legge nel dispositivo della sentenza – con conseguente impatto visivo notevole e tale da impedire la visuale delle colline retrostanti e della vallata del Tronto; vicinanza del capannone all’area naturale protetta della Sentina; ampia discrezionalità del Consiglio Comunale in materia di pianificazione urbanistica; parere contrario (o quantomeno parere non espressamente favorevole) dell’Area Gestione del Territorio del Comune di San Benedetto del Tronto”.
Il Tar, riprendendo tali istanze, ha motivato la sentenza in questo modo: “Quanto al primo profilo (altezza eccessiva ndr) va osservato anzitutto che è irrilevante la circostanza che nel territorio regionale non esisterebbe alcun edificio alto circa 30 metri, perché, se anche tale dato fosse vero, ciò non vieta che possano essere autorizzate, per l’appunto in deroga alle altezze ordinarie, dimensioni maggiori di quelle consuete se questo è giustificato da ragioni tecniche e/o, nel caso delle varianti S.U.A.P., da comprovate esigenze imprenditoriali. Si tratta dunque di profilo in sé non sufficiente a giustificare il diniego di approvazione della variante.
Sempre a proposito del parametro dell’altezza del fabbricato va poi osservato che: – nel parere prot. n. 0020609 del 14 marzo 2024 (versato in atti nel precedente giudizio) l’Area Gestione del Territorio esprimeva parere favorevole di assenso condizionato alla seguente prescrizione: “Che il nuovo edificio proposto sia previsto con altezza massima di ml 11,00, nel rispetto delle N.T.A. del P.R.G. vigente, art. 40b, al fine di non incorrere nella procedura di variante urbanistica, essendo possibile realizzare, come dichiarato dai progettisti, il magazzino frigorifero con uno sviluppo in pianta di circa 8.500 mq e altezza 11,00 ml senza la necessità di richiedere deroghe in altezza…” (come si può vedere si tratta di parere che non corrisponde in alcun modo alla finalità della variante S.U.A.P., visto che se Promarche avesse rispettato l’altezza massima prevista dal P.R.G. non vi sarebbe stato bisogno di avviare il procedimento di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010); nel parere prot. n. 34006 del 3 maggio 2024 l’Area Gestione del Territorio ha invece espresso un “non dissenso” (che nella determinazione del S.U.A.P. n. 476/2024 è stato qualificato come assenso), essendosi limitato il dirigente del settore a rilevare che “…l’intervento proposto … si configura come variante in deroga al parametro edilizio dell’altezza massima consentita dall’Art. 40b delle N.T.A. del P.R.G. vigente…” (anche in questo caso si tratta di un dato assolutamente incontestato e in sé neutro).
In questo senso, dunque, non è dirimente il parere, eventualmente contrario o quantomeno non espressamente favorevole, espresso dalla competente Area comunale. Connessi con la questione dell’altezza del fabbricato sono le considerazioni relative all’impatto visivo del nuovo capannone e alla vicinanza del sito alla riserva naturale della Sentina. Ed è proprio in parte qua che la deliberazione n. 143/2024 si scontra frontalmente con i principi affermati dal Consiglio di Stato nelle sentenze richiamate al precedente 5.2.3.III, e ciò sotto due profili: anzitutto, perché il Consiglio Comunale non si è confrontato, in generale, con le risultanze emerse dalla conferenza di servizi e dal sub-procedimento di screening di V.A.S.; in secondo luogo, perché con riguardo all’unico profilo sul quale il Consiglio ha preso in esame tali risultanze la decisione finale poggia unicamente sulla seguente affermazione: “…Non c’è bisogno di fare valutazioni d’impatto, siamo a 400 metri dal perimetro della Sentina. Non è proprio così. Perché siamo a 50 metri dal perimetro della Sentina…”. Come si può vedere, si tratta di una valutazione promanante da un consigliere comunale che, in assenza di qualsiasi dato documentale oggettivo, pretende di mettere in dubbio le valutazioni tecniche svolte in particolare dall’autorità competente in materia di V.A.S., senza considerare peraltro che la competente Soprintendenza non ha formulato alcun rilievo in ragione del fatto che l’intervento riguarda un’area non soggetta ad alcun vincolo architettonico, archeologico o paesaggistico. Per questo non è dirimente il richiamo all’ampia discrezionalità di cui il Comune è titolare in materia di pianificazione urbanistica, perché nella specie andava svolta una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, mettendo a confronto gli elementi a favore dell’approvazione della variante (ossia: il fatto che l’area in questione è già classificata zona D2 ed è confinante con la linea ferroviaria adriatica; il ridotto consumo di suolo; il risparmio di CO2 derivante dalla concentrazione in un unico sito delle attività di Promarche; le soluzioni progettuali finalizzate a ridurre anche l’impatto visivo del nuovo capannone – si veda la relazione tecnica allegato n. 12 al ricorso; la circostanza che il progetto ha conseguito un finanziamento a valere sui fondi del PNRR; l’assenza di qualsivoglia contrasto dell’intervento con la pianificazione sovracomunale e con vincoli di qualsiasi genere) e quelli che invece militavano per la non approvazione”.
“Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va accolto – si legge nella sentenza emessa dal Tar – con conseguente annullamento delle deliberazioni consiliari impugnate (nonché del diniego di rilascio del Titolo Unico) e ordine al Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto di rideterminarsi sulla variante per cui è causa entro 45 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, attenendosi ai principi di diritto esposti nei precedenti paragrafi (al riguardo va precisato che, in sostanza, i “paletti” entro cui l’azione amministrativa potrà muoversi sono i medesimi di cui al § I.D del ricorso). Per il caso di inutile decorso del suddetto termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente pro tempore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria – Ufficio Amministrativo 2 per la Regione Marche di Ancona (con facoltà di delega dell’incarico ad un funzionario dell’ufficio in possesso di adeguata competenza professionale), il quale adotterà i provvedimenti di esecuzione della presente sentenza entro i 45 giorni successivi all’insediamento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione; nomina commissario ad acta il dirigente pro tempore dell’Ufficio Amministrativo per la Regione Marche del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria”.
L’Amministratore Delegato della Promarche Oreste Aquilone ha detto: “Abbiamo accolto con grande soddisfazione la sentenza del Tar che, di fatto, ci permette di scrivere una nuova e importante pagina della storia della Promarche. La nostra azienda, la più importante del distretto agroindustriale del nostro territorio, è nata e vuole rimanere a San Benedetto. Qui vogliamo innovare per realizzare standard produttivi sempre più moderni e rispettosi della qualità e dell’ambiente. Risiedono nel territorio Piceno e nell’hinterland i nostri circa trecento addetti destinati ad aumentare una volta completato l’ampliamento dello stabilimento. Quello dello sviluppo, voglio sottolinearlo ancora una volta, intendiamo farlo d’intesa con tutti gli attori istituzionali del territorio, nel rispetto delle funzioni e delle competenze di ognuno e quindi anche con l’amministrazione comunale consapevoli che la Promarche è un valore del nostro territorio e che opera sempre a vantaggio del nostro territorio”.
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