CONTATTI
Via Pomezia, 14
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
tel: 0735 7541
mail: info@promarche.it
WHISTLEBLOWING
PREMESSA
L’associazione di produttori Promarche condivide la responsabilità di tutelare l’azienda e i propri collaboratori attivando il servizio di segnalazione dei comportamenti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Promarche stessa attuando il Decreto Legislativo 24/2023 che recepisce la Direttiva UE sul Whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni.
I soggetti legittimati possono segnalare tutti i comportamenti o fatti che configurano o sono potenzialmente in grado di configurare situazioni di illecito ( fatti di corruzione, corruttibilità attiva e passiva o altri illeciti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spionaggio industriale, utilizzo improprio di dati aziendali, furto, appropriazione indebita di beni aziendali, mobbing, discriminazione e molestie sessuali – si rimanda nell’Allegato Parte I del decreto D.lgs del 10 Marzo 2023, n.24).
CHI PUO’ SEGNALARE?
Sono legittimati a segnalare le seguenti figure:
- - lavoratori subordinati;
- - lavoratori autonomi che forniscono servizi alla Promarche;
- - collaboratori, liberi professionisti, persone che lavorano per appaltatori, subappaltatori e fornitori e consulenti che svolgono la propria attività presso la Promarche
- - volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- - le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate in via di mero fatto;
QUANDO E’ POSSIBILE SEGNALARE?
Qualora si abbia acquisito informazioni su violazioni potenziali o effettive:
- - nel corso del rapporto giuridico;
- - in una fase preliminare al perfezionamento del rapporto giuridico;
- - nell’ambito del periodo di prova;
- - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
COSA E’ POSSIBILE SEGNALARE?
Si rimanda alla lettura dell’Allegato Parte I del decreto D.lgs del 10 Marzo 2023, n.24
COME E’ POSSIBILE SEGNALARE?
Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma anonima che indicando i propri dati anagrafici; è garantita per entrambe le forme la tutela WHISTELBLOWING.
La legge riconosce al segnalante il ricorso a molteplici canali e modalità di segnalazione, al verificarsi di determinate condizioni; il segnalante potrà trasmettere la propria segnalazione sia in forma orale utilizzando l’apposita linea telefonica attiva H24/7 chiamando al numero 0735754218 oppure inviare la propria segnalazione in forma scritta. Qualora si scelga la forma scritta, il segnalante potrà avvalersi del servizio postale inviando la segnalazione presso l’indirizzo Via Pomezia, 14 oppure tramite posta interna, utilizzando l’apposita cassetta di posta posizionata nei locali ad uso mensa. Il decreto prevede, al ricorrere di determinate condizioni, per le quali si rimanda alla lettura del decreto, la possibilità di effettuare la segnalazione tramite l’ANAC oppure una divulgazione pubblica.
La Promarche invita ad utilizzare il canale di segnalazione interno, inserendo nella propria segnalazione un CODICE ALFANUMERICO, che consentirà la gestione della stessa in modo efficace e rapido garantendo la totale riservatezza della segnalazione. Il codice permetterà al tempo stesso al segnalante di controllare lo stato di avanzamento della segnalazione tramite consultazione delle pubblicazioni affisse nei locali ad uso mensa, all’interno della bacheca aziendale.
Per le segnalazioni inviate tramite servizio postale, dovrà essere indicato sulla busta la dicitura “WHISTELBLOWING”
Inoltre, il segnalante ha la possibilità di richiedere un incontro fisico con una delle persone legittimate.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24.
Il contenuto minimo richiesto per la segnalazione è:
- - CODICE ALFANUMERICO scelto dal segnalante per permettere la gestione della propria segnalazione in completa riservatezza;
- - INDICAZIONE DEL FATTO SEGNALATO, DEI SOGGETTI COINVOLTI e PROVE A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE.
COSA SUCCEDE DOPO AVER EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE?
Successivamente alla segnalazione si riceverà:
- - Entro 7 giorni dall’invio della segnalazione una conferma di presa in carico. Si dovrà pertanto controllare all’interno della bacheca affissa nei locali ad uso mensa, nella tabella “SEGNALAZIONI WHISTELBLOWING” il proprio codice e la ricezione dello stesso.
- - Entro 3 mesi, sempre nella tabella “SEGNALAZIONI WHISTELBLOWING” verrà indicato l’esito della propria segnalazione.
Si invita tutti i legittimati ad una consultazione periodica delle pubblicazioni; dove potranno essere inserite nell’arco dei tre mesi, richieste di informazioni aggiuntive.
PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA
L’identità e le informazioni identificative non saranno divulgate a nessuno al di fuori dei membri del personale autorizzato competenti a ricevere o dare seguito alla tua Segnalazione, a meno che tu non dia il tuo esplicito consenso o se ciò è richiesto dal diritto dell'UE o nazionale nel contesto di un'indagine da parte di un'autorità o di un procedimento giudiziario
MISURE DI PROTEZIONE
La protezione del segnalante si applica anche a:
- - al facilitatore, la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di Segnalazione;
- - ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia;
SISTEMA SANZIONATORIO
La Promarche, nel rispetto delle previsioni normative applicabili, dispone sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si rendano responsabili, fra l’altro, di:
- - condotte ritorsive e/o discriminatorie, nei confronti del soggetto che abbia effettuato la Segnalazione;
- - condotte di ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- - violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del Segnalante;
- - negligente gestione dei canali di Segnalazione;
- - negligente verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
Si applicheranno sanzioni disciplinari anche nel caso di segnalazioni infondate, calunniose o diffamatorie, nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza non definitiva.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura del Decreto Legislativo 24/2023 oppure riferirsi ad una delle funzioni aziendali autorizzate.